I Fondi del S I T
18. I beni del S I T sono destinati alle opere di misericordia e di redenzione, secondo le finalità del medesimo organismo.
Essi provengono da:
a) fondi di solidarietà dell'Ordine, stabiliti nello spirito della tertia pars, secondo la Regola Trinitaria;
b) contributi dei S I T delle diverse giurisdizioni, determinati dal Consiglio Direttivo;
c) libere contribuzioni versate dai membri;
d) eventuali contributi di enti e organismi nazionali e internazionali;
e) elargizioni da parte di associazioni, privati e benefattori in genere;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rendite di beni mobili e immobili che potranno pervenire al S I T a qualsiasi titolo.
19. I fondi sono depositati con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere nella banca scelta dal Comitato Esecutivo. Detto Comitato Esecutivo deve evitare l'accumulo dei fondi.
20. Le operazioni finanziarie gestite dal Comitato Esecutivo vengono disposte in scritto dal Presidente del Comitato Esecutivo, controfirmate dal Segretario ed eseguite dall'Amministratore secondo le istruzioni del medesimo Comitato Esecutivo.
21. Quanto viene offerto per un progetto concreto va destinato integralmente a tale progetto (cf RT 13).